“Se ne è parlato tanto, si è fatto tanto abuso di questo vocabolo che, francamente lo dico, non se ne può più sentire parlare senza provare un senso di nausea e di disgusto” [1]: discorso pronunciato da Roderico Pantaloni, Procuratore Generale del Re presso la Corte di appello di Palermo all’inaugurazione dell’anno giudiziario. Corre l’anno 1902.
Dunque la mafia è un fenomeno storico, che il giudice Giovanni Falcone conosceva bene. All’inizio della sua storia è una delle tante forme di malavita organizzata e in età borbonica è stata preceduta dalla malandrineria ma la sua proto-storia può essere fatta risalire sino alla prima metà dell’Ottocento e al fenomeno dell’abigeato. Nel 1865, due anni dopo la rappresentazione teatrale de I mafiusi di la Vicaria di Giuseppe Rizzotto e Gaetano Mosca, viene impiegato per la prima volta ufficialmente il termine maffia. L’inchiesta Bonfandini del 1875/76 conclude che la mafia “non va sopravvalutata più di tanto” [2]. Nel 1889 Giuseppe Pitre’, medico e intellettuale di Palermo, nega che essa abbia natura associativa. Durante il processo per l’omicidio di Emanuele Notarbartolo di San Giovanni (1893), già Direttore Generale del Banco di Sicilia, il teste Ignazio Florio, interrogato, risponde: “La mafia nelle elezioni! Mai! Mai!” [3]. Ma è ormai chiaro il coinvolgimento della mafia nelle vicende elettorali. Notarbartolo è vittima del clientelismo politico-mafioso. Il rapporto organico tra la mafia e le istituzioni, che viene spiegato dal questore Ermanno Sangiorgi in una serie di 31 rapporti stilati tra il 1898 ed il 1900, distingue a questo punto la mafia dalle altre organizzazioni malavitose e storicamente la caratterizza. Questo rapporto insidia la cosa pubblica attraverso la reciprocità di favori tra mafia e istituzioni. Sangiorgi è “il primo funzionario di polizia a comprendere il carattere unitario della mafia” [4]: “in quasi tutti i comuni della provincia di Palermo esistono da lungo tempo valide ed estese associazioni di malfattori, fra loro connesse in relazione di dipendenza ed affiliazione, formandone quasi una sola vastissima” [5]. Bisogna spostarsi di circa cento anni quando tutte le caratteristiche principali del fenomeno mafioso, già lungamente esperite dal territorio e dalla popolazione (vincolo associativo, intimidazione, assoggettamento, omertà), vengono finalmente riconosciute a livello legislativo. La legge n.646/1982, nota come legge Rognoni-La Torre, introduce nel diritto penale il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis). Sino ad allora c’è una lunghissima e colpevole sottovalutazione del fenomeno in tutte le epoche e a tutti i livelli. Mussolini ha l’errata convinzione che bastino misure di ordine pubblico. Nel 1949 il Ministro dell’Interno Mario Scelba dice in Senato: “si parla della mafia condita in tutte le salse ma, onorevoli colleghi, mi pare che si esageri” [6]. Nel 1962 il cardinale di Palermo Ernesto Ruffini risponde al Vaticano che la mafia non esiste. Ventiquattro anni dopo, il giudice Giovanni Falcone* istruisce insieme a Paolo Borsellino, e altri, il primo storico processo del 1986/87. Salta in aria sulla strada di Capaci il 23 maggio 1992. Falcone è l’ennesima, non l’ultima, vittima delle “cose italiane”: la maffia (la mafia con due effe) è infatti qualcosa di non unicamente siciliano ma di tipicamente italiano.
[1] A. Nicasio, “Mafia”, Bollati Boringhieri, Torino, 2016, pag. 12
[2] cit., pag. 23
[3] cit., pag. 30
[4] cit., pag. 33
[5] cit., pag. 33
[6] cit., pag. 36
* La particolare figura di questo giudice merita ampio spazio, più di quanto gli sia stato concesso di vivere dalla politica e dalla società civile dell’epoca. A questo proposito, si segnala l’attività dell’Associazione “Scorta Falcone - Quarto Savona Quindici” e di Luciano Tirindelli, già membro della scorta; si segnala anche il sito www.quartosavonaquindici.com
(pubblicato su www.electoradio.com/mag)
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